ECOBONUS e SUPERBONUS 110%

INCENTIVO FISCALE VOLTO ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI ESISTENTI

 

Si tratta di una detrazione, con aliquota variabile, di parte (o di tutte) le spese sostenute per riqualificare un fabbricato esistente, attraverso l’applicazione di precise tecnologie.

 

 

L’Ecobonus si divide in 3 grandi tipologie:

1. Ecobonus ordinario, con aliquote che possono arrivare sino al 65%, fruibile tanto da soggetti IRPEF quanto da soggetti IRES, sia per immobili strumentali che per immobili merce o patrimonio;

2. Ecobonus ed ecosismabonus per edifici con più unità immobiliari, con aliquote che possono variare dal 70% sino all’85%, fruibile tanto da soggetti IRPEF quanto da soggetti IRES, sia per immobili strumentali che per immobili merce o patrimonio;

3. Super Ecobonus, per edifici condominiali, edifici unifamiliari o funzionalmente autonomi, edifici da 2 a 4 unità immobiliari di proprietà dello stesso soggetto, edifici appartenenti o gestiti da ex IACP (comunque denominati). In questo caso l’aliquota arriva sino al 110% delle spese sostenute. Possono fruirne solo condòmini, persone fisiche e, per le sole spese sostenute per la riqualificazione delle parti comuni degli edifici condominiali, anche soggetti IRES.

Ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, l’Ecobonus, in tutte le sue possibili declinazioni, può essere fruito in 3 modi:

1. attraverso la detrazione dalle imposte negli anni a venire;

2. attraverso la cessione del credito fiscale generato dalla conversione della detrazione in credito di imposta;

3. attraverso lo sconto in fattura concesso da uno o da tutti i fornitori, che recupereranno il mancato introito sottoforma di detrazione o di credito di imposta, a loro volta cedibile.

L’Ecobonus si divide in 3 grandi tipologie:

1. Ecobonus ordinario, con aliquote che possono arrivare sino al 65%, fruibile tanto da soggetti IRPEF quanto da soggetti IRES, sia per immobili strumentali che per immobili merce o patrimonio;

2. Ecobonus ed ecosismabonus per edifici con più unità immobiliari, con aliquote che possono variare dal 70% sino all’85%, fruibile tanto da soggetti IRPEF quanto da soggetti IRES, sia per immobili strumentali che per immobili merce o patrimonio;

3. Super Ecobonus, per edifici condominiali, edifici unifamiliari o funzionalmente autonomi, edifici da 2 a 4 unità immobiliari di proprietà dello stesso soggetto, edifici appartenenti o gestiti da ex IACP (comunque denominati). In questo caso l’aliquota arriva sino al 110% delle spese sostenute. Possono fruirne solo condòmini, persone fisiche e, per le sole spese sostenute per la riqualificazione delle parti comuni degli edifici condominiali, anche soggetti IRES.

Ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, l’Ecobonus, in tutte le sue possibili declinazioni, può essere fruito in 3 modi:

1. attraverso la detrazione dalle imposte negli anni a venire;

2. attraverso la cessione del credito fiscale generato dalla conversione della detrazione in credito di imposta;

3. attraverso lo sconto in fattura concesso da uno o da tutti i fornitori, che recupereranno il mancato introito sottoforma di detrazione o di credito di imposta, a loro volta cedibile.

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